Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore la “Patente a crediti”, che si configura come strumento di qualificazione delle imprese in tema di salute e sicurezza sul lavoro, obbligatorio per il settore edile e per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che accedono e operano su cantieri temporanei o mobili.
Di cosa si tratta?
Di un nuovo sistema obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che intendano operare nei cantieri temporanei o mobili.
Chi sarà tenuto al possesso di tale patente?
Le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” in un cantiere mobile o temporaneo. Non saranno invece tenute al possesso della patente a crediti le SOLE imprese con attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla terza. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, etc.)
Cosa si intende per cantiere temporaneo o mobile?
Un cantiere viene definito in questo modo quando, in qualunque luogo, devono essere effettuati lavori edili o di ingegneria civile quali: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Sono considerati soggetti alla “Patente a crediti” tutti coloro che, pur non essendo edili, esercitano un’attività in un cantiere temporaneo o mobile, come ad esempio gli idraulici, gli elettricisti, gli addetti alla pulizia del cantiere, i serramentisti, etc.
Da chi sarà rilasciata?
La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti:
• iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
• adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. n.81/2008;
• possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
• possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
• possesso della certificazione di regolarità fiscale (Documento Unico di Regolarità Fiscale – DURF) di cui all’art.17/bis commi 5 e 6, del D Lgs. n.241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Quanti saranno i punti iniziali e sarà possibile recuperare i crediti?
La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 punti, incrementato di un credito per ciascun anno successivo a secondo, sino ad un massimo di 10 crediti.
È prevista la reintegra dei crediti laddove il soggetto intenda procedere con la frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza all’ Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente del territorio.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’ITL potrà sospendere la patente fiano ad un massimo di dodici mesi.
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