Il Concordato Preventivo Biennale (CPB)


Che cos’è?

Il Consiglio dei Ministri, in data 25 gennaio 2024, ha approvato il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (D.Lgs. 13/2024) in merito alle disposizioni in materia di accertamento tributario introducendo il c.d. “concordato preventivo biennale”. 

Successivamente è stato approvato il D.Lgs. 108/2024 del 5 agosto 2024 contenente disposizioni integrative e correttive in tema di concordato preventivo biennale.

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili Le inviamo quindi questa newsletter contenente un sintetico riassunto della normativa.

Lo strumento del Concordato Preventivo Biennale consente ai titolari di partita IVA, sulla base di una proposta elaborata mediante il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, di stabilire in anticipo il reddito e quindi le imposte sui redditi dovute per il 2024 (per i contribuenti forfettari) e per il 2024 e 2025 (per tutti i soggetti non forfettari).

È da segnalare che, nella maggior parte dei casi, il reddito proposto per il 2024 e il 2025 sarà superiore a quello dichiarato per il 2023.

In sostanza il contribuente calcolerà e verserà le imposte non sulla base del reddito effettivamente conseguito, ma sul valore preventivamente concordato.

È bene comunque precisare che l’adesione al concordato preventivo biennale è facoltativa.


Soggetti interessati

I soggetti interessati dal concordato preventivo biennale sono le partite IVA che applicano gli ISA e i contribuenti forfettari.

I requisiti richiesti per poter beneficiare dell’istituto sono:

  • l’assenza di debiti derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati d’importo complessivamente pari o superiore a 5 mila euro; non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione;
  • la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora prevista, nei tre periodi di imposta precedenti a quelli di concordato;
  • l’assenza di condanne per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Cessazione del concordato preventivo biennale e cause di esclusione

Le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale sono riconducibili, oltre che alle casistiche citate in precedenza, anche alle seguenti:

  • inizio attività, ovvero apertura della partita IVA nel corso del 2023 oppure nel 2024;
  • passaggio al regime forfettario (da altro regime) a partire dal 2024;
  • modifica della compagine sociale di società o associazione ex art. 5 TUIR nel corso del 2024. Per modifica non si intende la variazione delle percentuali di possesso tra due o più soci già presenti, ma l’ingresso, la sostituzione o l’uscita di uno o più soci;
  • presenza di operazioni straordinarie (ad es. fusione, scissione, conferimento) nel corso del 2024.

Sarà invece causa di immediata cessazione del concordato il verificarsi nel periodo di imposta di una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso;
  • il contribuente cessa l’attività.

 

Obblighi e vantaggi

I principali vantaggi dell’adesione al concordato preventivo biennale sono:

  • la possibilità di pianificare anticipatamente le imposte da pagare sul reddito dei prossimi due esercizi;
  • in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta non subiranno modifiche. Sull’incremento di reddito proposto dal concordato rispetto all’effettivo dichiarato nell’anno precedente si potrà applicare una flat tax con aliquote percentuali diverse a seconda del punteggio ISA del contribuente:
    • i soggetti con un voto ISA superiore a 8 saranno tenuti ad assoggettare ad imposizione l’incremento di reddito nella misura del 10 per cento;
    • se il voto è compreso fra 6 e 8, l’imposta sul maggior reddito sarà pari al 12 per cento;
    • invece i contribuenti che avranno ottenuto un voto ISA inferiore a 6 applicheranno l’imposta sostitutiva del 15 per cento;
    • i soggetti forfettari applicheranno, sul maggior reddito concordato rispetto al 2023, l’aliquota del 10% (3% se start-up);
  • altro vantaggio è relativo alla possibilità di essere esclusi dagli accertamenti induttivo o induttivo-analitici ex art. 39 del DPR 600/1973 sui redditi concordati per il periodo coperto dalla proposta di concordato.

Non sono previste, invece, modifiche per quanto riguarda gli ordinari adempimenti in materia di contabilità, dichiarazioni dei redditi, di comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli ISA e dichiarazione IVA. In sostanza, sarà in ogni caso necessario adempiere entro le scadenze previste, con il solo accorgimento, nella dichiarazione dei redditi e IRAP, di impegnarsi a dichiarare le somme preventivamente concordate con il Fisco.

  

 Scadenza per l’adesione

Per l’anno 2024 la scadenza per aderire all’istituto del concordato preventivo biennale è fissata al 31 ottobre 2024, stessa data di scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi.

Ne consegue che la scadenza per il versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi segue le regole ordinarie mentre, in sede di secondo acconto (novembre 2024) le imposte saranno da versare sulla base dei redditi concordati.

  

Che cosa fare?

Lo Studio Vittone la contatterà nei mesi di settembre e ottobre 2024 per valutare insieme la presenza dei requisiti per accedere alla proposta e l’eventuale convenienza della stessa nel suo caso specifico.


Link alla newsletter dello Studio:     Studio Vittone – Newsletter – agosto 2024